Aree di attività

- Diritto di Famiglia
- Procedure Esecutive
- Successioni e Donazioni
- Diritto del Lavoro
- Domiciliazioni
- Cittadinanza e Permesso di Soggiorno
- Risarcimento Danni
- Diritto Civile
- Legge Pinto Lungaggini Processuali

Diritto di Famiglia


Considerata la delicatezza e l’importanza della materia, seguo i miei clienti che si trovano a dover affrontare problematiche endofamiliari con estrema attenzione, offrendo massima disponibilità al confronto diretto e continuativo con gli stessi.  Forte della mia esperienza maturata negli anni in materia familiare, una volta raccolte le informazioni necessarie da parte dei clienti attraverso la prima consulenza, sono in grado di consigliare loro le più opportune iniziative giudiziali da intraprendere per esercitare efficacemente i propri diritti. Sono inoltre disponibile ad assistere i miei clienti che abbiano controversie familiari in sede civile qualora queste dovessero interessare anche le sedi penali.

Sarà dunque possibile intraprendere:

    • ricorsi per separazione personale dei coniugi;
    • ricorsi per la cessazione degli effetti civili e lo scioglimento del matrimonio (Divorzi);
    • procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio;
    • affidamento dei figli minori e modifica delle condizioni sia economiche che di visita;
    • riconoscimenti e disconoscimenti di paternità, adozione di minori.
    • redazione di querele per maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi familiari (mancata corresponsione contributo al mantenimento di minori ecc…)

Scopri se hai diritto ad un assegno di mantenimento! Ti vuoi separare dal tuo partner? Vuoi divorziare? Vuoi modificare le condizioni di una separazione o di un divorzio? Per valutare con l’ausilio dell’avv. Formaro la fattibilità di un’azione legale non esitare a prendere contatti con lo studio, vai alla sezione contatti e richiedi subito una consulenza.

DIVORZIO BREVE

Nell’ordinamento italiano è attualmente in vigore la legge sul cosìddetto “divorzio breve”, detta legge è pertanto applicabile ai casi interessati e riduce sensibilmente i tempi di attesa tra la separazione e il divorzio, oltre ad anticipare gli effetti dello scioglimento della comunione legale.

Nel dettaglio, la portata innovativa della norma approvata dal Parlamento, entrata ufficialmente in vigore il 26 maggio 2015, coinvolge il termine di attesa tra la separazione e il divorzio che diminuisce dai 3 anni originariamente previsti (che decorrevano dalla data dell’udienza di prima comparizione dei coniugi – udienza ex art. 708 c.p.c.) a:

  • 1 anno (decorrente dalla data di notifica del ricorso per la separazione giudiziale), nel caso di separazione giudiziale (ossia non consensuale);
  • 6 mesi (decorrente dalla data di udienza di prima, e di regola unica, comparizione dei coniugi – udienza ex art. 708 c.p.c. – o di sottoscrizione dell’accordo di negoziazione assistita da un avvocato), nel caso di separazione consensuale.

Lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi viene anticipata alla prima udienza di comparizione dei coniugi nel caso di separazione giudiziale e alla data della sottoscrizione del verbale di separazione nel caso di procedura consensuale (o di sottoscrizione dell’accordo di negoziazione assistita da un avvocato), purché il verbale/accordo venga successivamente omologato/autorizzato dal Tribunale.

Le procedure dirette ad ottenere la separazione e il divorzio (cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio) rimangono invariate e permane ovviamente la necessità di domandare dapprima la separazione e poi il divorzio (non è pertanto possibile ottenere il divorzio diretto senza separazione), attraverso, alternativamente, domanda da proporsi al Tribunale competente, negoziazione assistita da un avvocato o, in alcuni casi, domanda diretta all’Ufficiale dello Stato Civile.

Vuoi divorziare? Per valutare con l’ausilio dell’avv. Formaro la fattibilità di un’azione legale non esitare a prendere contatti con lo studio, vai alla sezione contatti e richiedi subito una consulenza.

SEPARAZIONE E DIVORZIO CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA

I Clienti che intendono raggiungere una soluzione consensuale di separazione e divorzio possono farlo anche mediante il cosìddetto accordo di negoziazione assistita, ossia un patto formalizzato e sottoscritto dalle parti in studio direttamente davanti all’avvocato, senza ricorso al Tribunale.

Il decreto legge 132/2014 ha infatti introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della negoziazione assistita, che consente di traslare dal Tribunale allo Studio legale alcune procedure, tra le quali quelle riguardanti la separazione, la cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio e lo scioglimento dell’unione civile. E’ opportuno precisare che di tale celere strumento possono usufruire anche i partners dello stesso sesso uniti da una unione civile (istituita con legge 20 maggio 2016, n. 76, la c.d. Legge Cirinnà).

Con l’accordo di negoziazione assistita, diversamente dall’iter “classico”, i coniugi che hanno concordato integralmente le condizioni di separazione o di divorzio possono sottoscrivere un accordo direttamente in studio, senza la necessità di presentarsi all’udienza avanti al Presidente del Tribunale.

Sarà l’Avvocato stesso a depositare l’accordo raggiunto presso la competente Procura della Repubblica, al fine di ottenere il nulla osta o l’autorizzazione del PM, normalmente rilasciate entro pochi giorni. Successivamente l’accordo autorizzato verrà trasmesso, tassativamente entro 10 giorni dalla sottoscrizione, all’ufficiale dello Stato civile del Comune di celebrazione delle nozze, il quale curerà l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

Ottenere la separazione o il divorzio davanti all’Avvocato e senza Tribunale mediante negoziazione assistita comporta diversi vantaggi, tra i quali:

1) degiurisdizionalizzazione: per la sottoscrizione dell’accordo è sufficiente un solo incontro congiunto in studio. Sono gli Avvocati che si occupano della parte autorizzativa e burocratica, sino alla trascrizione dell’accordo nel registro degli atti di matrimonio.

2) riduzione dei tempi: l’iter si completa di regola in 15-20 giorni complessivi. Ottenuta l’autorizzazione della Procura competente (di norma occorrono 3-5 giorni), la separazione o il divorzio acquisiscono efficacia dal giorno della sottoscrizione dell’accordo in studio. Ai Clienti verrà rilasciata, dopo circa 2-3 settimane dalla sottoscrizione dell’accordo, una copia autenticata del medesimo, munito di autorizzazione o nulla osta.

3) applicabilità della procedura a qualsiasi situazione familiare: si può operare sia in presenza che in assenza di figli minori, di figli maggiorenni anche non economicamente autosufficienti, di figli incapaci o portatori di grave handicap, senza limitazioni. E’ altresì esperibile dai partners uniti civilmente (unione civile).

4) possibilità di trasferire immobili: le parti possono impegnarsi ad effettuare trasferimenti immobiliari, tra coniugi o verso i figli, usufruendo della totale esenzione fiscale prevista dalla legge.

Vuoi separarti dal tuo partner? Vuoi divorziare? Per valutare con l’ausilio dell’avv. Formaro la fattibilità di una negoziazione assistita non esitare a prendere contatti con lo studio, vai alla sezione contatti e richiedi subito una consulenza.

FAMIGLIA SENZA MATRIMONIO E ACCORDI DI CONVIVENZA

Sempre più diffusamente si costituiscono nuclei familiari la cui unione non viene formalizzata dalla celebrazione del matrimonio; tali unioni vengono definite “coppie di fatto” e la convivenza “more uxorio”, in quanto famiglie del tutto similari a quelle fondate sul matrimonio ma caratterizzate dall’assenza di tale vincolo giuridico e sacramentale.

L’ordinamento italiano non ha ancora conferito riconoscimento giuridico a queste forme di famiglie, omettendo di individuare i diritti e i doveri dei conviventi e di regolare il regime economico del consorzio da questi costituito; può essere quindi utile, e in alcuni casi imprescindibile, colmare questa lacuna attraverso la stipula di contratti di convivenza che garantiscano alle unioni di fatto che siano stabili e durature assistenza morale e materiale reciproca.

Gli accordi di convivenza, che trovano sempre maggiore riconoscimento e legittimazione nella giurisprudenza italiana, possono essere stipulati in forma di scrittura privata o per atto pubblico e fissano:

  • le regole circa la ripartizione delle spese familiari;
  • il regime legale degli acquisti effettuati dai conviventi;
  • i diritti ereditari dei conviventi;
  • l’assegno di mantenimento in caso di cessazione della convivenza;
  • le modalità di amministrazione dei beni comuni;
  • i modi di utilizzo o l’assegnazione dell’abitazione familiare in caso di cessazione della convivenza.

I miei clienti verranno dunque seguiti nella consulenza, preparazione e redazione di patti di convivenza more uxorio ma anche in tutti i casi di cessazione della convivenza per la risoluzione delle controversie tipiche della separazione, anche in presenza di figli minori. Se hai dei dubbi o vuoi saperne di più su quali siano i tuoi diritti o doveri di partner non sposato non esitare a prendere contatti con lo studio, vai alla sezione contatti e richiedi subito una consulenza.

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